Il TAR Lombardia, sede di Milano, con la sentenza n. 2709/2022 ha stabilito che un Comune – nel caso quello di Legnano - non può disporre il rinnovo automatico delle concessioni del suolo pubblico ma deve procedere alla assegnazione solo a seguito dell'esperimento di una apposita procedura aperta, previa pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione di gara.
Il TAR ha ribadito che anche le amministrazioni locali sono tenute alla disapplicazione immediata delle norme che contrastano con le disposizioni dell'Unione Europea sulla concorrenza: in particolare, sono da ritenersi illegittimi i rinnovi automatici delle concessioni (disposti in applicazione dell’art. 181 comma 4 bis d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020 e della Deliberazione della Regione Lombardia n. XI/4054 del 16/12/2020, recante le disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche) . Le norme che li prevedono, infatti, contrastano con i principi della libera concorrenza e con l'art. 12 famosa Direttiva Bolkestein (Direttiva 2006/123/CE).
La maggior parte delle amministrazioni locali in Lombardia si è già adeguata a questo logica e motivato orientamento, disapplicando la normativa che prevede il rinnovo automatico delle concessioni del suolo pubblico ed aprendo così il mercato a nuovi operatori, nell’interesse dalla libera concorrenza e soprattutto del pubblico dei consumatori”
La causa è stata patrocinata da A&A Studio Legale con gli avvocati Giorgio Albè e Maria Laviensi.