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Economia | 25 maggio 2022, 07:00

Cannabis 'light': cos’è e cosa dice la normativa vigente

I derivati ‘leggeri’ della cannabis, inclusi marijuana e hashish light, possono essere acquistati in-shop, presso negozi fisici e rivenditori autorizzati.

Cannabis 'light': cos’è e cosa dice la normativa vigente

I derivati ‘leggeri’ della cannabis, inclusi marijuana e hashish light, possono essere acquistati in-shop, presso negozi fisici e rivenditori autorizzati. In alternativa, si trovano piuttosto facilmente anche online, grazie ad e-commerce specializzati come Prodotti-cannabis.it. In generale, si consiglia una certa cautela quando si decide di acquistare prodotti di questo tipo; è bene affidarsi soltanto a canali di vendita autorizzati e certificati, in grado di garantire la necessaria trasparenza della transazione. Ciò consente, da un lato, di avere le opportune garanzie in termini di sicurezza e conformità del prodotto; dall’altro, si evita di alimentare il commercio illegale, attraverso il quale vengono immesse sul mercato anche derivati non conformi alle normative attualmente in vigore.

Quello della cannabis ‘light’ è un settore nato solo da qualche anno ma in costante e rapida espansione. Si tratta di un mercato piuttosto ampio, in cui rientrano tutti i prodotti derivati dalla canapa e caratterizzati da una concentrazione particolarmente bassa di THC (tetraidrocannabinolo). Da questa prerogativa deriva appunto la definizione di ‘light’, ampiamente utilizzata in ambito commerciale benché priva di valore strettamente normativo.

La normativa di riferimento

La produzione della canapa, e dei relativi derivati ‘light’, è regolamentata dalla Legge n. 242 del 2016 recante “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” ed entrata in vigore il 14 gennaio del 2017. La normativa ha come finalità “il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione”.

L’articolo 2 stabilisce la varietà di cannabis sopra indicata, l’unica presente nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” (e quindi coltivabile in Italia e nel resto dell’Unione Europea) può essere coltivata “senza necessità di autorizzazione.

In aggiunta, il dispositivo elenca anche le modalità di trasformazione della canapa, dalla quale è possibile ricavare:

  • alimenti e cosmetici, purché prodotti “nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori”;

  • semilavorati, quali fibra, canapulo, cippato, olio, polvere o carburante da destinare alle forniture delle attività artigianali o industriali;

  • materiale da destinare al sovescio e a lavori di bioedilizia e bioingegneria;

  • materiale per la bonifica di siti inquinati;

  • coltivazioni destinate al florovivaismo e ad attività didattiche e dimostrative.

La canapa, coltivata ai sensi di legge, può essere utilizzata anche come biomassa a fini energeticiesclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale” nel rispetto delle condizioni previste dalle normative di settore.

Obblighi per i coltivatori

La legge quadro sulla produzione della canapa individua anche gli obblighi specifici a carico dei coltivatori. In particolare, è previsto “l’obbligo di conservazione dei cartellini della semente” acquistata entro i dodici mesi precedenti. Al contempo, i coltivatori hanno l’obbligo di conservare anche le fatture di acquisto dei semi; l’onore dei controlli, invece, ricade sul Corpo Forestale dello Stato, inclusi prelievi e analisi di controllo.

Limiti di THC consentiti

Come già accennato, i derivati ‘light’ della cannabis sono contraddistinti da una concentrazione estremamente bassa di THC. Ma di cosa si tratta nello specifico? L’acronimo THC viene utilizzato per indicare un composto organico (il tetraidrocannabinolo) capostipite della famiglia dei fitocannabinoidi; questa molecola è importante in quanto, se assunta in abbondanti quantità, determina gli effetti psicotropi tipici di alcuni derivati della cannabis come, ad esempio, la marijuana e l’hashish. Ragion per cui, il legislatore ha dedicato particolare attenzione a questo aspetto. Secondo la normativa attualmente vigente, il tasso massimo di principio attivo deve essere inferiore o pari allo 0,5% (5 mg/kg); entro tale soglia, i prodotti denominati ‘light’ tendono a non sortire alcun effetto psicotropo o psicoattivo.

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