Diploma di liceo o di istituto non basteranno più. Chi vorrà amministrare un condominio dovrà possedere una laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche o tecnico-scientifiche. È la norma che più agita la categoria tra quelle contenute nel DDL AC 2692, la riforma bis del settore presentata ufficialmente oggi a Roma da Elisabetta Gardini e altri dieci parlamentari di Fratelli d'Italia, tredici anni dopo il primo intervento legislativo.
Il testo prevede una clausola di salvaguardia: saranno esentati dall'obbligo coloro che, all'entrata in vigore della legge, risultino già iscritti ad albi professionali dell'area economica, giuridica o tecnica — geometri, periti, ragionieri. Per tutti gli altri, la stretta appare inevitabile, nonostante non esista ancora un percorso universitario specificamente dedicato alla gestione condominiale.
Ogni professionista dovrà iscriversi a un registro istituito presso il Ministero delle Imprese, dimostrando il possesso dei requisiti. Lo stesso elenco accoglierà i revisori contabili condominiali. Chi esercita senza iscrizione rischia un'ammenda da 1.032 a 5.160 euro. Resta confermata la formazione obbligatoria di 75 ore iniziali e 15 annuali di aggiornamento, anche per i laureati.
Un'altra novità per gli amministratori riguarda il rinnovo dell'incarico, che diventerà automatico salvo diversa decisione dell'assemblea, superando così il problema cronico delle riunioni incapaci di raggiungere il quorum di 500 millesimi.
Sul fronte della trasparenza finanziaria, ogni pagamento dovrà transitare su conto corrente bancario o postale, eliminando i passaggi in denaro contante. Per i condomìni con oltre venti unità diventa obbligatoria la certificazione del rendiconto da parte di un revisore, nominato per due anni non rinnovabili. I criteri si fanno più stringenti: principio di cassa, situazione patrimoniale dettagliata, evidenza dei conguagli per ciascun proprietario.
Chi accumula ritardi nei versamenti guadagna tempo: i decreti ingiuntivi non scatteranno più entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma soltanto dopo l'approvazione del rendiconto, che può arrivare fino a 180 giorni dopo.
Il DDL istituisce la nomina assembleare del responsabile del trattamento dei dati personali e affida a società specializzate l'attestazione della sicurezza delle parti comuni. L'amministratore potrà ordinare lavori urgenti di messa a norma se l'assemblea rimane inerte. Per la manutenzione straordinaria, il fondo spese andrà costituito immediatamente.
Sono stati annunciati tavoli tecnici con ordini professionali e associazioni per affinare un testo definito "aperto" a modifiche.














