Sport - 20 novembre 2025, 16:48

Arbitro aggredito a Beata Giuliana: squalifica fino al 2030 per il portiere della Junior Calcio

La gara Under 21 tra School of Sport e Junior Calcio è degenerata in pochi istanti sabato scorso a Beata Giuliana: arbitro colpito con più pugni, partita sospesa, ambulanze e intervento dei Carabinieri. Il Giudice sportivo ha inflitto una sanzione pesantissima: stop fino al 24 dicembre 2030 e 600 euro di ammenda alla società ospite di Fino Mornasco

Il finale più nero possibile per la gara Under 21 tra School of Sport e Junior Calcio Fino Mornasco, disputata sabato scorso al campo sportivo di Beata Giuliana a Busto Arsizio, “casa” della School of Sport. Quella che era una normale partita di categoria si è trasformata in una scena fuori controllo: match sospeso, intervento delle ambulanze per soccorrere l’arbitro aggredito, arrivo dei Carabinieri e un clima di generale incredulità tra i presenti (leggi QUI).

La partita sul campo, segnata da qualche protesta ma mantenuta fino a quel momento nei limiti della correttezza, è precipitata negli ultimi minuti del primo tempo.

Secondo le testimonianze e gli atti ufficiali, il portiere del Junior Calcio ha improvvisamente abbandonato la propria area togliendosi i guanti, ha percorso una trentina di metri e ha colpito ripetutamente l’arbitro con 4-5 pugni alla nuca, provocandogli un forte trauma e la necessità di ricorrere al ricovero ospedaliero in osservazione per una notte.

Dopo la sospensione della gara, la condotta agitata non si è spenta: urla, tensione e comportamenti sopra le righe hanno costretto dirigenti e forze dell’ordine a ripristinare la calma.
Il giudizio del Giudice sportivo è arrivato duro e inequivocabile.
Il portiere della squadra ospite è stato squalificato fino al 24 dicembre 2030, una delle sanzioni più pesanti mai viste nella categoria (e non solo). Nel referto arbitrale è riportato anche che «tutti i calciatori della Junior Calcio fomentavano il compagno a colpire il direttore di gara», aggravante che ha portato il Giudice a comminare al club 600 euro di ammenda: 500 per la violenza del proprio tesserato, 100 per la “partecipazione morale” del resto della squadra.

La partita, mai arrivata all’intervallo, è stata assegnata a tavolino alla School of Sport. Un episodio grave, e - come sottolinea il dispositivo ufficiale - “inspiegabile e ingiustificato”. Il Giudice sportivo, in coda al provvedimento, chiarisce inoltre che la squalifica inflitta non è solo una punizione sportiva, ma rientra anche nel quadro delle misure amministrative previste dall’articolo 35, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva del Coni.

Squalifica fino al 16 febbraio 2026 pure per un altro giocatore tesserato della Junior Calcio. Il provvedimento è stato adottato dal Giudice sportivo a seguito delle gravi minacce, insulti e gesti offensivi, rivolti dall’atleta all’arbitro e alla sua famiglia, comportamenti avvenuti in maniera evidente davanti a tutto il pubblico presente.

IL DISPOSITIVO DELLA SQUALIFICA DAL COMUNICATO UFFICIALE DELLA LND – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Dagli atti ufficiali di gara, sentito in proposito l'Arbitro e visto il supplemento di rapporto inviato a mezzo mail in data 18.11.2025 ore 14,55 si rileva che la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 44' del primo tempo, in quanto il calciatore n. 1 della Junior Calcio, “a gioco in svolgimento, si toglieva i guanti da portiere ed usciva dalla propria area percorrendo circa 30 metri” e colpiva ripetutamente il Direttore di Gara sferrando 4-5 pugni sulla nuca che gli provocano forte dolore e che richiedevano l’intervento dell’ambulanza con successivo ricovero ospedaliero. L’Arbitro allegava al referto di gara il Verbale di pronto soccorso rilasciato dalla Asst Valle Olona - P.O. Busto Arsizio dal quale si evince che è rimasto al P.S. in osservazione per una notte venendo dimesso in data 16.11.2025 alle ore 07,54 con una prognosi di giorni 5.

Nel proprio referto di gara, l’Arbitro precisava che in occasione dell’aggressione subita ad opera del portiere, tutti i calciatori della società Junior Calcio fomentavano il compagno a colpirlo.

Il comportamento del portiere della società Junior Calcio, data la circostanza in cui si è verificato, con la propria squadra in vantaggio per 1 a 0, appare del tutto gratuito, inspiegabile ed ingiustificato e va adeguatamente sanzionato in quanto configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti del Direttore di gara.

Visto L'articolo 35 del CGS.

Per questo motivo DELIBERA

1. Di comminare alla società Junior Calcio l'ammenda di € 500,00 per responsabilità dovuta al comportamento violento attuato dal proprio calciatore, oltre ad € 100,00 per la partecipazione morale di tutti i calciatori all'aggressione del proprio compagno nei confronti dell'Arbitro;

2. Di comminare alla società Junior Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

3. Di squalificare il calciatore della società Junior Calcio fino al 24-12- 2030;

4. Di dare atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un ufficiale di gara, condotta che rientra tra quelle che, tra l’altro, determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e successive modificazioni (CU della FIGC nº 49/A del 12-10-2022), per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto CONI, con deliberazione nº 258 dell’11 giugno 2019.

A. M.


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