Economia - 02 ottobre 2026, 12:48

Confartigianato Varese: «La crescita dell'artigianato non è subordinata alla trasformazione in industria»

In una nota, l'associazione replica a Confindustria: «L’artigianato non deve diventare industria per vedere riconosciuta la propria capacità di innovare e competere. Nella lettera di Confindustria Varese ai parlamentari, invece, il sostegno alla crescita degli artigiani viene ricondotto alla prospettiva di una loro trasformazione in industria. Respingiamo questa lettura: il modello industriale non è l’esito obbligato dello sviluppo di ogni impresa»

Confartigianato Varese: «La crescita dell'artigianato non è subordinata alla trasformazione in industria»

In una nota, Confartigianato Varese replica alla lettera inviata da Confindustria Varese ai parlamentari: (LEGGI QUI)

L’artigianato non deve diventare industria per vedere riconosciuta la propria capacità di innovare e competere. Nella lettera di Confindustria Varese ai parlamentari, invece, il sostegno alla crescita degli artigiani viene ricondotto alla prospettiva di una loro trasformazione in industria. Respingiamo questa lettura: il modello industriale non è l’esito obbligato dello sviluppo di ogni impresa.

La disciplina attuale può porre un’impresa artigiana davanti a un’alternativa impropria: assumere per sviluppare l’attività oppure contenere la crescita per non superare i limiti numerici e perdere la qualifica. La riforma della legge quadro, sulla quale sta lavorando il Governo in attuazione della delega parlamentare, interviene su questo ostacolo. Chi sostiene la necessità di aumentare la dimensione delle imprese dovrebbe riconoscere il problema anche quando riguarda l’artigianato.

Consentire alle imprese già artigiane di crescere significa permettere loro di conservare la qualifica finché mantengono i requisiti sostanziali che ne definiscono la natura. Non si tratta di preservare un’etichetta indipendentemente da come l’impresa opera.

La dimensione misura quanto un’impresa è cresciuta. Da sola non spiega che impresa sia. Nell’artigianato, l’imprenditore contribuisce direttamente al processo produttivo attraverso il proprio sapere professionale, la progettazione e la soluzione di problemi tecnici. Nel modello industriale assume maggiore rilievo l’organizzazione che coordina competenze specializzate e assicura continuità e ripetibilità alla produzione su scala più ampia. Questi caratteri possono sovrapporsi. Qualità, innovazione e responsabilità verso i lavoratori appartengono a entrambi.

Le imprese artigiane già investono in tecnologie, operano sui mercati internazionali e partecipano a filiere complesse rispettandone i requisiti di certificazione. Nel territorio varesino, industria e artigianato collaborano mettendo insieme capacità diverse. Aggiornare una disciplina risalente al 1985 significa riconoscere questa evoluzione. Considerare l’artigianato una forma d’impresa destinata a essere superata significa non riconoscere pienamente il contributo che già offre al sistema produttivo.

Anche le valutazioni sugli effetti della riforma devono partire dalle condizioni previste nella bozza governativa. La lettera di Confindustria descrive un innalzamento generalizzato a 50 dipendenti e prospetta una vasta riclassificazione delle imprese industriali. L’impostazione della bozza è diversa: l’innalzamento riguarda le imprese già artigiane che crescono e mantiene soglie differenziate per attività. Il limite di 49 dipendenti, apprendisti compresi, riguarda il settore artistico e tradizionale.

L’obbligo di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane per chi possiede i requisiti contraddice inoltre la rappresentazione di un’impresa libera di scegliere la qualifica secondo la convenienza. L’identità artigiana discende da condizioni verificabili, non da una scelta opportunistica sui costi da sostenere.

Sui salari il confronto deve essere esplicito. Tra alcuni contratti dell’industria e dell’artigianato esistono differenze nei minimi retributivi. Vanno esaminate confrontando mansioni effettivamente comparabili e l’insieme delle condizioni contrattuali. Le altre tutele non cancellano una differenza salariale e non possono essere richiamate per eluderla.

Da quella differenza, tuttavia, non discende che la riforma provocherà una riduzione degli stipendi. La qualifica artigiana non determina da sola il contratto collettivo applicabile. I contratti dell’artigianato già trovano applicazione oltre gli attuali limiti della legge quadro: nell’edilizia, fino a imprese con 250 dipendenti. La distinzione fra qualifica giuridica, dimensione e contratto applicato esiste dunque già nella disciplina e nella contrattazione attuali.

Per attribuire alla riforma un taglio delle retribuzioni occorre dimostrare quali lavoratori cambierebbero contratto, a quali condizioni e con quali conseguenze economiche. Il confronto fra due minimi contrattuali documenta una differenza. Non dimostra l’effetto salariale attribuito alla riforma.

Contestiamo anche che da quel confronto si possa ricavare un giudizio sull’intero sistema contrattuale artigiano come strumento di concorrenza sleale. Gli accordi sottoscritti dalle nostre organizzazioni con CGIL, CISL e UIL sono il risultato di una negoziazione nella quale le parti rispondono delle condizioni stabilite. Quegli accordi possono essere discussi e migliorati. Presentarli come un espediente per comprimere il costo del lavoro svaluta però la responsabilità di tutte le parti firmatarie, comprese le organizzazioni sindacali. La rappresentanza dell’industria non conferisce il diritto di assegnare patenti di serietà alla contrattazione degli altri.

Migliorare le retribuzioni è un obiettivo anche per i lavoratori delle imprese artigiane. Il confronto deve chiarire come sostenere salari e sviluppo, senza assumere la natura artigiana dell’impresa come causa di conseguenze che devono essere dimostrate.

Ricordiamo che la bozza governativa prevede che le imprese artigiane, superate le soglie ordinarie, applichino ai dipendenti la contribuzione prevista per le imprese industriali di corrispondente dimensione. L’estensione dell’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale artigiana per titolari e soci può inoltre ampliare le entrate contributive.

La stima delle perdite di gettito prospettata da Confindustria deve spiegare come siano state considerate queste disposizioni e su quali ipotesi si fondi. La cifra annunciata, da sola, non dimostra che la riforma produrrà quel costo per le casse pubbliche.

La tutela della denominazione «artigianale» riguarda invece una disciplina già vigente, contenuta nell’articolo 16 della legge n. 34 del 2026, distinta dal decreto di riforma in preparazione. La sua funzione è rendere verificabile la qualifica dichiarata al mercato.

L’articolo 45 della Costituzione affida espressamente alla legge la tutela e lo sviluppo dell’artigianato. La sua specificità ha quindi rilievo anche nella disciplina delle imprese: una differenza di trattamento non è, per questo solo fatto, un privilegio o una distorsione della concorrenza. Occorre valutarne ragioni, condizioni ed effetti. Questo non sottrae le disposizioni al controllo costituzionale ed europeo, ma richiede che le obiezioni siano argomentate, anziché presentate come esiti già accertati.

La natura dell’impresa, il contratto collettivo applicato e l’associazione che la rappresenta restano piani distinti. La riforma deve essere valutata per i suoi effetti sulla crescita, sul lavoro e sulla concorrenza. La crescita è un obiettivo comune.

Non dovrebbe diventare un problema quando avviene fuori dal proprio perimetro associativo.

La rappresentanza deve misurarsi con l’evoluzione del sistema produttivo e dimostrare la capacità di comprendere le imprese, tutelarne il lavoro e sostenerne lo sviluppo. Quando un’impresa artigiana cresce mantenendo i propri requisiti, spetta alle associazioni adeguare la propria lettura della realtà. Affermare che quella crescita debba necessariamente trasformarla in industria equivale a fare del modello industriale la misura di ogni impresa. È proprio questa pretesa che respingiamo.

Confartigianato Imprese Varese

Comunicato Stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
SU